Le nuove normative europee per le etichette del vino
Nel maggio 2002, la comunit europea ha varato una legge che definisce le nuove regole per le etichette del vino. Si tratta principalmente di messe a punto di indicazioni gi in vigore. Un particolare interessante per il consumatore che d'ora in poi il produttore può aggiungere delle informazioni aggiuntive sull'etichetta.
La vecchia normativa prevedeva esclusivamente l'inserimento dei termini espressamente autorizzati dalla legge. Purtroppo, fra l'altro il provvedimento non autorizzava l'inserimento di numeri di telefono, indirizzo internet ed 'e-mail, ossia le principali forme moderne di comunicazione.
La nuova legge invece consente al produttore di scrivere sulletichetta tutte le informazioni aggiuntive che ritenga necessarie, purché i soggetti siano "dimostrabili e veritieri".
Di seguito elenchiamo sia le indicazioni obbligatorie che quelle facoltative.
Indicazioni Obbligatorie |
Nome della regione determinata |
Nome della regione da cui i vini provengono, riconosciuta con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (Manduria, Lison Pramaggiore, Orvieto, Chianti ecc.) Le dimensioni dei caratteri di questa menzione devono essere almeno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede dell'imbottigliatore. |
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Denominazione di Origine Controllata |
Queste diciture (da indicarsi in caratteri le cui dimensioni superino quelle utilizzate per indicare la regione determinata) devono essere poste immediatamente sotto il nome della regione determinata; vanno riportate per esteso, senza abbreviazioni. Solo sulle etichette complementari, nei depliant ecc. si possono usare le abbreviazioni: D.O.C.G. o D.O.C. |
| Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore |
Deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune o Frazione e della Nazione dove si trova la sede principale dell'imbottigliatore. Se l'imbottigliamento ha luogo in un Comune o Frazione diversi da quelli della sede o da un comune vicino, le indicazioni devono essere accompagnate da un'indicazione che precisa il Comune o la frazione in cui si imbottigliato. |
| Sede principale dell'imbottigliatore |
La sede (Comune o Frazione e Nazione) va indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla met di quelli utilizzati per indicare la regione. Lo Stato in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere indicato con lo stesso carattere usato per la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune (per esempio: Stefano Bianchi Montalcino - Italia). Se nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, i caratteri usati per indicarli non devono superare i tre millimetri (3 mm.) di altezza e i due (2 mm.) di larghezza. In ogni caso, non devono essere superiori a un quarto dell'altezza e/o della larghezza di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore. Se il prodotto va esportato, ci vuole un'ulteriore indicazione dello Stato a cui appartiene la regione (nel caso di vino italiano quindi, si indicher due volte "Italia"). |
Volume nominale |
Deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unit di misura utilizzata o dal simbolo di tale unit ("l" oppure "cl" oppure "ml", senza aggiungere il puntino alla fine).
Le dimensioni dei caratteri che indicano il volume devono essere di almeno sei millimetri (6 mm.) se il volume nominale superiore a 100 centilitri; quattro millimetri (4 mm.) se il volume nominale pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri; tre millimetri (3 mm.) se il volume nominale pari o inferiore a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri; e due millimetri (2 mm.) se il volume nominale pari o inferiore a 5 centilitri. |
Titolo alcolometrico effettivo |
Va riportato in unit e mezza unit di percentuale in volume (12 % vol. o 12,5 % vol.). Il simbolo da usare "% vol.". Si pu scegliere se scrivere "gradazione alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o l'abbreviazione "alc.". I caratteri devono essere in cifre di un'altezza minima di cinque millimetri (5 mm.) se il volume nominale supera i 100 centilitri, di tre millimetri (3 mm.) se uguale o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di due millimetri (2 mm.) se uguale o inferiore a 20 centilitri. |
Lotto |
Il lotto determinato dal produttore o dal confezionatore; il numero di lotto serve ad identificare una quantit di bottiglie di vino confezionate in circostanze identiche: esso generalmente preceduto dalla lettera "L" seguita dai numeri che fanno riferimento alla data di imbottigliamento del vino; il numero di lotto obbligatorio per tutti i prodotti dove non indicata chiaramente la data di scadenza con l'indicazione del giorno e del mese. Deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed preceduto dalla lettera "L" (la "L" non serve se il codice indicato in modo distinto dalle altre indicazioni). |
Indicazioni ecologiche |
Scritta o pittogramma che invita a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Deve essere chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette. Se si usa un messaggio di testo i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad (un millimetro (1 mm.) per contenitori di capacit pari od inferiore a 200 millilitri; a due millimetri (2 mm.) per i contenitori di capacit superiore a 200 millilitri e pari od inferiori a 500 millilitri; e di tre millimetri (3 mm.) per i contenitori superiori a 500 millilitri. Nel caso in cui si usi il pittogramma (il disegnino dell'omino che butta il contenitore) questo non deve essere inferiore a dieci millimetri (10 mm.) per i contenitori di capacit pari od inferiore a 500 millilitri; a quindici millimetri (15 mm.) per i contenitori di capacit pari o inferiore a 1.500 millilitri e superiore a 500 millilitri, a venti millimetri (20 mm.) per i contenitori superiori a 1.500 millilitri. |
Annata |
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve. |
Indicazioni Facoltative
Le indicazioni facoltative possono figurare sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o pi etichette complementari, oppure possono essere stampate direttamente sul recipiente |
Lettera minuscola "e" |
Ossia il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; deve essere riportata in caratteri di almeno tre millimetri (3 mm.) di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale |
Marchio |
Il marchio (depositato o non depositato) pu essere indicato purch non riporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore i consumatori; non devono contenere il nome di un vino D.O.C. o D.O.C.G. |
Titolo alcolometrico totale |
Pu essere indicato completando la cifra del titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol." (es. 10 + 2 %vol.), oppure scrivendo "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol". Questa cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione per il titolo alcolometrico effettivo (vedi sopra) |
Imbottigliato nella zona di produzione
Imbottigliato in ... |
... seguita dal nome della regione determinata pu essere riportata soltanto se l'imbottigliamento stato effettuato nella regione determinata di cui si tratta. Nei casi in cui l'imbottigliamento sia effettuato da un vinificatore produttore delle uve, una delle seguenti menzioni: "imbottigliato dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine"; "imbottigliato dalla cantina sociale"; "imbottigliato dai produttori riuniti". |
Partecipanti al circuito commerciale |
Nome o ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato al circuito commerciale del V.Q.P.R.D. nonch del Comune o Frazione in cui queste hanno la sede principale. L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla met di quelli utilizzati per indicare la regione determinata. Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve essere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attivit professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ecc. La ragione sociale dell'imbottigliatore, dello spedizioniere o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale pu essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadino", "viticoltore", soltanto se il vino stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e vinificato nella stessa azienda e purch non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto. |
Sottozona |
Si pu indicare il nome di una unit geografica pi piccola della regione determinata purch l'unit geografica sia espressamente prevista dal disciplinare di produzione e che le uve da cui si ricava il V.Q.P.R.D. provengano al 100% dalla unit di cui sopra. |
Distinzioni |
Riconoscimenti attribuiti da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). |
Abbazia, Castello |
Questi termini e le relative illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione stata effettuata in tale azienda. |
Informazioni |
Si possono facoltativamente indicare informazioni relative alla storia del vino, alla storia della ditta, alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura (ad esempio: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano di tale natura), le variet di vite utilizzate, anche qualora si tratti di tre o pi variet e a condizione che le variet citate rappresentino almeno l'85% delle variet globalmente utilizzate per l'elaborazione del vino in questione; informazioni relative all'invecchiamento del vino ("vecchio", "invecchiato") a condizione che siano espressamente previste dal relativo disciplinare di produzione. Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie o in una o pi etichette complementari o sul pendaglio. Possono invece figurare sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie, le informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...", i termini "Vino di colle" e "Vino di collina" e le informazioni relative all'invecchiamento del vino, "Vecchio" o "Invecchiato". |
Menzione Comunitaria |
"Vino di qualit prodotto in una regione determinata" o "V.Q.P.R.D.". |
Variet dei vitigni |
Si pu indicare la variet dei vitigni quando l'indicazione prevista dal disciplinare ed il vino deve provenire, almeno per l'85%, dal vitigno menzionato a cui devono essere detratti i prodotti utilizzati per una eventuale dolcificazione e nel rispetto delle norme previste dal disciplinare di produzione. Nel caso in cui si indichino due vitigni il vino deve provenire esclusivamente dai vitigni menzionati e deve essere indicato per primo il vitigno utilizzato in misura preponderante. |
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino |
Gli abbinamenti ai piatti con i quali il vino pu essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; e la conservazione del vino. |
Colore |
La precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco. Per taluni V.Q.P.R.D. tale precisazione obbligatoria quando stabilita dal relativo disciplinare. Quando previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, i suddetti colori possono essere completati da una precisazione concernente la tonalit del colore: "giallo", "dorato", "paglierino", "ambrato", "verdolino", "rubino", "granato", "cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali tonalit possono essere riportate anche senza indicare il colore base (rosso, rosato, bianco). |
Menzioni tradizionali complementari |
Si possono indicare solamente se previste dal relativo disciplinare e utilizzando uno dei termini seguenti: "riserva", "riserva speciale", "superiore", "classico", "recioto", "sciacchetr", "est! est!! est!!!", "cacc'e mitte", "amarone", "vergine", "scelto", "Auslese", "vino nobile", "Buttafuoco", "Sangue di Giuda", "Gutturnio". Tali diciture devono figurare in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata. L'utilizzazione dei termini "classico" e "riserva" disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92. |
Tenore di zucchero residuo |
Si possono utilizzare, se previsti dai relativi disciplinari, i termini: "secco" o "asciutto"; "abboccato"; "amabile"; e "dolce". |
Tipo di elaborazione |
I termini "passito", "lacrima", "lacrima Christi", "sforzato", "sfurzat", "cannellino", "vino santo", "kretzer", "vivace", "vino novello", "vin noveau", "dunkel", "vendemmia tardiva", "lambiccato" possono essere utilizzati solo se previsti dai relativi disciplinari. L'utilizzazione del termine "novello" disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92 e dal D.M. 06/10/89 e successive modificazioni. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo le diciture specifiche tradizionali "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita", da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Le indicazioni relative al colore, al tipo di prodotto, al modo di elaborazione, al vitigno, devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata. |
Numerazione |
Serve, di solito, per evidenziare che di quel vino sono state prodotte quantit limitate. Viene indicato sull'etichetta unitamente al nome del tipo di recipiente (per esempio: bottiglia n.....). |
Precisazioni |
Concernenti elementi, di solito organolettici, che caratterizzano il V.Q.P.R.D. |
Menzione "vigna" |
Seguita dal toponimo a condizione che: detto nome sia riportato nella mappa catastale; l'area sia identificata nell'albo dei vigneti; sia rivendicata al momento della dichiarazione annuale delle uve e di denuncia delle medesime alla Camera di Commercio; la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente. |
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Il Club del Vino Italiano
Il punto d'incontro in rete per produttori, esportatori, mediatori, importatori, distributori, consumatori e collezionisti di vino italiano. |
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